Statuto

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ALGI – Associazione Laboratori Geotecnici Italiani

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita un’associazione denominata:
“Associazione Laboratori Geotecnici Italiani” indicabile altresì con gli acronimi “A.L.G.I.” o “ALGI”.
L’Associazione ha sede legale in Roma.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire delegazioni e uffici distaccati in altre città d’Italia. Possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale senza che ciò comporti modifica statutaria

Art. 2 – Finalità

L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione non ha alcuna connotazione politica e si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone ai propri soci alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e di nazionalità.
Essa si propone di tutelare gli interessi dei laboratori associati e di svolgere attività di studio e ricerca in merito a problemi di carattere generale riguardanti i laboratori operanti nel campo delle ricerche geotecniche.
A questo fine l’Associazione potrà svolgere più particolarmente le seguenti attività:
a) promuovere comitati di studio per questioni di carattere economico, amministrativo, tecnico, legale e legislativo di interesse generale;
b) promuovere iniziative intese a favorire la diffusione della ricerca geotecnica ed a perfezionarne le tecniche;
c) accertare che gli Associati siano in grado di fornire ed effettivamente forniscano prestazioni di buon livello qualitativo, stabilendo a questo scopo norme e capitolati vincolanti;
d) promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale di maestranze specializzate;
e) impostare e svolgere campagne di propaganda, riunioni, conferenze, congressi ed eventuali iniziative di carattere promozionale;
f) favorire lo sviluppo e la specializzazione dei laboratori associati;
g) registrare marchi e contrassegni idonei a qualificare i laboratori aderenti all’Associazione e stabilire regole e condizioni per l’uso da parte degli Associati di detti marchi e contrassegni; vigilare sull’uso appropriato di tali marchi e contrassegni e perseguire eventuali abusi;
h) assumere la rappresentanza degli associati in tutte le questioni che richiedano una tutela congiunta od una linea unitaria per la migliore tutela dei loro interessi;
i) promuovere qualsiasi iniziativa intesa a coordinare l’attività dei laboratori associati;
j) curare e promuovere i rapporti con enti affini nazionali ed esteri e, se del caso, aderire ad associazioni nazionali ed internazionali aventi fini analoghi;
k) prendere accordi con la pubblica amministrazione e con enti privati e pubblici per la messa a punto e l’aggiornamento di capitolati di appalto che tengano debito conto delle norme, regole tecniche e definizioni elaborate dai Comitati di studio dell’Associazione;
l) compiere gli atti utili e/o opportuni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Associati

Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari tutti i laboratori italiani che svolgono prove di laboratorio su terreni e/o rocce e/o aggregati, purché:
– iscritti alla Camera di Commercio;
– impieghino stabilmente come responsabile (direttore di laboratorio) almeno un tecnico in possesso di laurea quinquennale/magistrale in ambito scientifico e almeno due anni di esperienza comprovata nel settore;
– abbiano attrezzatura adeguata per determinare e misurare le proprietà chimico-fisiche e geomeccaniche dei terreni e/o rocce e/o aggregati, secondo le modalità e mezzi stabiliti dalle norme nazionali ed estere vigenti in materia.
Possono inoltre far parte dell’Associazione in qualità di soci aggregati, per la promozione e interscambi tecnico-scientifici, i laboratori italiani o esteri che svolgano attività di studio e ricerca nel campo delle prove geotecniche (ovvero appartenenti ad Università, a Politecnici, ad Enti Pubblici, Società con capitale di maggioranza dello Stato, ecc.).
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci sostenitori altri soggetti (Società produttrici di strumentazioni geotecniche, Società che lavorano nell’ambito della geotecnica e geognostica che posseggano o meno un laboratorio, Enti pubblici o Società di privati che investono nella ricerca, ecc.) o laboratori che non operano specificamente nell’ambito della geotecnica e che ne facciano specifica richiesta.

Art. 5 – Procedure per l’ammissione di associati

5.1 – Soci ordinari
Le domande di ammissione all’Associazione devono essere riportate su carta intestata e sostenute da almeno due soci ordinari. Il laboratorio che chiede di far parte dell’Associazione come socio ordinario deve avere i requisiti di cui all’Art. 4 e disporre dell’attrezzatura strumentale minima stabilita da apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea. Inoltre deve assumere i seguenti impegni:
1. non presentare le dimissioni (vedere Art. 7 dello Statuto) per un periodo iniziale di due anni;
2. sottostare alle norme del presente Statuto ed alle norme del Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo;
3. pagare le quote associative, prestare le cauzioni e versare le altre contribuzioni deliberate dagli organi dell’Associazione.

5.2 – Soci aggregati
Le domande di ammissione dovranno essere riportate su carta intestata. I laboratori dovranno comunque assumere gli impegni riportati ai precedenti punti 1 e 2 del paragrafo 5.1 ( soci ordinari).

5.3 – Soci sostenitori
Le domande di ammissione dovranno essere riportate su carta intestata. I laboratori dovranno comunque assumere gli impegni riportati ai precedenti punti 1, 2 e 3 del paragrafo 5.1 ( soci ordinari).

Sulle domande di ammissione dei nuovi soci decide in via preliminare il Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea.

Art. 6 – Contributi associativi

La misura dei contributi associativi e cauzioni viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e viene proposta per la ratifica al voto dell’Assemblea degli associati.
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile a terzi.

Art. 7 – Dimissioni ed espulsione dell’associato

Cessa di far parte dell’Associazione l’associato che notifica le proprie dimissioni entro il 31 marzo di ciascun anno con comunicazione scritta indirizzata al Presidente o tramite raccomandata A/R, o PEC o qualsiasi altro sistema certificato riconosciuto; nel caso di dimissioni di un socio ordinario o un di socio sostenitore, le dimissioni verranno accettate tramite delibera del Consiglio Direttivo solo se risulteranno regolari i pagamenti delle quote associative.
Il provvedimento di espulsione è approvato dall’Assemblea tramite ratifica: verrà basato su una delibera del Consiglio Direttivo indicata nell’Ordine del Giorno della riunione Assembleare. Le motivazioni dell’espulsione verranno comunicate all’interessato o tramite raccomandata A/R, o PEC o qualsiasi altro sistema certificato riconosciuto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’associato oggetto del decreto di espulsione avrà facoltà di presentare delle note difensive al Consiglio Direttivo per controbattere il decreto di espulsione stesso.
Sono soggetti a decreto di espulsione:
– gli Associati che non hanno mantenuto uno tra gli impegni riportati ai punti 1, 2 e 3) del precedente paragrafo 5.1;
– gli Associati le cui azioni portano danno o non sono conformi alle finalità dell’Associazione (vedere Art.2).
La deliberazione dell’Assemblea deve essere presa con la maggioranza di cui all’Art. 13.
I soci espulsi per mancato pagamento delle quote associative e/o per mancato versamento o mancata reintegrazione della cauzione, rimangono vincolati agli impegni assunti verso l’Associazione per ulteriori 6 mesi a partire dalla data della ratifica dell’Assemblea. L’Associazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione versata dal socio espulso per consentire il saldo di quanto dovutole per contributi e/o per qualsiasi altro titolo.
Il fallimento e/o la sottoposizione ad amministrazione controllata comporta l’automatica espulsione dell’associato.
I soci che cessano di far pare dell’Associazione cedono all’Associazione le quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea generale dei laboratori associati;
– il Consiglio Direttivo;
– la Presidenza;
– il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – Assemblea degli associati

L’Assemblea dei soci rappresenta tutti gli associati, che sono pertanto vincolati dalle sue deliberazioni. All’Assemblea possono partecipare soltanto gli associati in regola con il versamento delle quote associative (comprese la cauzione e le eventuali integrazioni alle quote).

Art. 10 – Votazioni in Assemblea

Ogni Associato (ordinario, aggregato e sostenitore – cfr. Art. 4) ha diritto ad un voto.
Il diritto di voto viene esercitato dal titolare o legale rappresentante del laboratorio/società/ente o da un suo delegato.
Gli associati possono farsi rappresentare all’Assemblea dal rappresentante di altro associato mediante delega scritta; ogni associato non può avere più di 2 (due) deleghe. Ha diritto di farsi delegare da altro associato o da un suo rappresentante il socio in regola con il versamento delle quote associative (comprese la cauzione e le eventuali integrazioni alle quote). Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli associati presenti in Assemblea, salvo quanto disposto dai successivi articoli 13 e 21.

Art. 11 – Convocazioni dell’Assemblea

L’Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per approvazione del bilancio ed entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 – trentuno – dicembre di ogni anno.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, mediante avviso contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno; l’avviso deve essere inviato o in plico raccomandato A/R in modo che venga consegnato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data di convocazione, o tramite PEC in modo che venga consegnato almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di convocazione o tramite qualsiasi altro sistema certificato legalmente riconosciuto. In quest’ultimo caso il plico dovrà essere consegnato almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve essere comunque resa pubblica.
Al momento della convocazione dell’Assemblea tutta la documentazione relativa alle delibere da adottare deve essere messa a disposizione dei Soci. La documentazione può essere visionata dai Soci previo contatto con il Segretario.
L’Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno un terzo degli associati. La convocazione deve avvenire entro 60 – sessanta – giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea straordinaria può deliberare solo sugli argomenti esposti nell’ordine del giorno.

Art. 12 – Presidenza dell’Assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci; essa nomina un segretario anche estraneo all’Associazione. Se nel corso dell’Assemblea sono previste votazioni, verranno nominati due scrutatori.
Le deliberazioni vengono prese per votazione che, nel caso,  possono aver luogo per scrutinio segreto, salvo per nomine avvenute per acclamazione. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto separato verbale da conservarsi in apposito libro; ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, e, se del caso, dagli scrutatori.

Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea

Nelle deliberazioni che riguardano le loro personali responsabilità, i membri degli organi dell’Associazione previsti nell’Art. 8 non hanno diritto al voto.
Per deliberazioni riguardanti l’ammissione di nuovi laboratori o l’espulsione di associati, l’effettuazione di spese straordinarie e per l’approvazione di bilancio, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice.
Le modifiche di Statuto debbono essere deliberate con voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti in Assemblea.

Art. 14 – Referendum

L’Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da un gruppo composto da almeno il 50%+1 degli associati, e comunque su materie che non siano attinenti all’Art. 13 ed all’Art. 21. Per la validità delle deliberazioni per referendum è necessario che pervenga l’espressione di voto della maggioranza degli associati presenti in Assemblea secondo le modalità esposte all’Art. 10. L’Associato può altresì manifestare il proprio voto tramite opportuna comunicazione trasmessa alla Segreteria mediante posta certificata o qualsiasi altro sistema certificato riconosciuto.
Lo spoglio dei voti è eseguito da 2 (due) scrutatori nominati dall’Assemblea; verrà redatto un apposito verbale, da inserire nel libro dei Verbali di Assemblea, firmato dagli scrutatori e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da:
– cinque membri, di cui almeno quattro sono soci ordinari, nel caso in cui gli associati siano meno di 50 (cinquanta);
– sette membri, di cui almeno cinque sono soci ordinari, nel caso in cui gli associati siano più di 50 (cinquanta).
I membri sono eletti dall’Assemblea fra i candidati presentati dagli associati; ogni associato è eleggibile purché in regola con i pagamenti delle quote associative.
Il Consiglio cura il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, propone l’ammissione di nuovi associati e le eventuali espulsioni.
Il Consiglio approva in via definitiva i regolamenti, le direttive, i capitolati e in genere le norme tecniche elaborate dalle Commissioni di cui al successivo Art. 19 e fissa l’ammontare delle quote associative e delle cauzioni.
Il Consiglio ha tutti i più ampi poteri di amministrazione per la gestione dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea a norma di legge.
Il Consiglio sceglie un Segretario, anche estraneo all’Associazione, incaricato di reggere l’Ufficio di segreteria e di fungere eventualmente da Tesoriere dell’Associazione. Il Segretario svolge, sotto le direttive del Presidente, tutti i compiti per il funzionamento dell’Associazione stessa ed in particolare segue l’ordinaria amministrazione e può effettuare tutte le movimentazioni del c/c bancario ancorché sulla base dei fidi accordati.
I consiglieri durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e, alla scadenza del triennio, possono essere rieletti.
Se durante il triennio il Consiglio si riduce nei suoi membri, gli uscenti saranno sostituiti dai primi esclusi dalla elezione, secondo l’ordine delle preferenze ottenute.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento devono dare per iscritto giustificata notizia al Presidente e/o Segretario. Qualora si dovessero verificare tre assenze consecutive non giustificate, l’inadempiente si intende automaticamente decaduto dall’incarico e sarà sostituito con il primo dei non eletti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che egli lo ritiene opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne riceve richiesta da parte di almeno tre membri del Consiglio stesso nel caso in cui questo sia composto da cinque membri, ovvero da parte di quattro Consiglieri nel caso in cui il Direttivo si composto da sette membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, in caso di assenze o astensioni, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio si redige verbale da trascrivere in apposito libro. I verbali sono firmati dal Presidente e dalla persona che li ha materialmente redatti.
I membri del Consiglio non sono responsabili verso l’Associazione ai sensi dell’Art. 18 del Codice Civile.
I membri del Consiglio non sono responsabili verso gli associati per quanto da loro deliberato collegialmente in esecuzione del loro mandato e in conformità allo Statuto e/o regolamento e/o alle norme approvate dall’Assemblea dell’Associazione.
I membri del Consiglio decadono se la struttura/ente associata cui appartengono cessa di far parte dell’Associazione, oppure esprime revoca scritta.
Tutte le cariche elettive sono onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge un Vicepresidente che assume la carica e gli oneri del Presidente su specifica delega di quest’ultimo.

Art. 16- Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Dura in carica per 3 (tre) anni, salvo revoca o dimissioni ed è rieleggibile. Rappresenta l’Associazione davanti alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente su eventuali incompatibilità fra la carica di Presidente e la eventuale presidenza o direzione di associazioni che potrebbero entrare in rapporto con l’ALGI.
Egli attua la deliberazione del Consiglio ed è munito di ogni potere. Può aprire nuovi c/c bancari e disporre la loro chiusura qualora esigenze operative lo impongano e darne comunicazione al Consiglio Direttivo; egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee. Provvede, in casi di urgenza, agli atti di competenza del Consiglio, salvo sottoporli a questo per la ratifica.

Art. 17 – Presidente onorario

La carica di Presidente onorario può essere attribuita soltanto con deliberazione unanime dell’Assemblea degli associati ed ha carattere puramente onorifico.

Art. 18 – Revisori dei conti

L’Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni 3 (tre) revisori dei conti effettivi e 2 (due) supplenti tra soggetti anche estranei agli associati. Il Collegio così nominato designa il suo Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa dell’Associazione verificando la corrispondenza del Conto consuntivo alle scritture contabili di entrate e uscite dall’Associazione nonché la conformità della gestione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori riferisce, in merito ai controlli effettuati, all’assemblea ordinaria annuale degli associati in sede di approvazione di bilancio.

Art. 19 – Commissioni di studio

Le Commissioni di studio vengono istituite dal Consiglio Direttivo e sono composte da almeno 3 (tre) membri ciascuna, designati dallo stesso Consiglio.
Le Commissioni di studio hanno il compito di sviluppare studi e ricerche su specifici temi ad esse demandati dal Consiglio Direttivo, nell’ambito delle finalità dell’ALGI.
Le Commissioni eleggono nel loro seno i rispettivi Presidenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri della Commissione; tali delibere dovranno poi essere approvate dall’Assemblea.

Art. 20 – Fondo comune e bilancio

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
– quote associative;
– contributi versati dai laboratori;
– eventuali liberalità;
– eccedenze attive delle gestioni annuali.
La gestione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo, il quale può all’uopo conferire i relativi poteri a uno o più dei suoi membri e/o al Segretario o Tesoriere.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il primo trimestre dall’anno successivo, deve essere compilato il bilancio consuntivo della gestione da presentarsi all’assemblea in adunanza ordinaria, con le relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti.

Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato in Assemblea (ordinaria o straordinaria) da almeno ¾ (tre/quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’Assemblea delibera anche sulla destinazione da darsi al patrimonio netto residuo alla chiusura della liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione esiste l’obbligo di devolvere il suo patrimoni ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione disposta dalla legge.

Art. 22 – Elezioni dei Consiglio Direttivo

L’elezione del Consiglio Direttivo ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente. L’elezione avviene in un’unica tornata, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 23 – Votazioni

Ogni Associato (ordinario, aggregato e sostenitore – cfr. Art. 4) ha diritto ad una scheda su cui riportare un massimo di 10 (dieci) preferenze per il Consiglio Direttivo. L’avviso delle elezioni viene spedito unitamente alla scheda di votazione agli eventi diritto o in plico raccomandato A/R in modo che venga consegnato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data di convocazione, o tramite PEC in modo che venga consegnato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione o qualsiasi altro sistema certificato riconosciuto; tale avviso contiene l’indirizzo del luogo sede di seggio, il giorno, l’ora di inizio e termine della votazione e di inizio delle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
Il voto potrà essere espresso anche mediante lettera raccomandata che dovrà giungere al Segretario o al Presidente o consegnata presso il luogo ove è insediato il seggio entro 1 (una) ora dal termine delle operazioni di voto. La scheda elettorale dovrà essere inserita in busta chiusa, la quale sarà contenuta in un plico più grande insieme ad una copia della carta d’identità autocertificata tramite la firma del votante.
L’elettore può, rinunciando automaticamente in tal modo alla segretezza del suo voto, far pervenire le proprie preferenze attraverso un messaggio di posta elettronica inviato tramite PEC intestata alla propria struttura (Laboratorio, Ente, ecc.) all’indirizzo di Posta Certificata dell’Associazione entro 1 (una) ora dal termine delle operazioni di voto. La dichiarazione di voto dovrà essere accompagnata da una copia della carta d’identità autocertificata tramite la firma del votante.

Art. 24 – Composizione dei seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da tre associati indicati dall’assemblea riunita per le votazioni: quest’ultima nominerà inoltre chi lo presiede

Art. 25 – Scrutinio

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni scritte che superino il limite dell’ordinaria decenza. Non si tiene conto, nell’ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero delle candidature massime esprimibili (vedere Art. 23). Terminato lo spoglio delle schede il Presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria di candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione all’ALGI e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Il Presidente del seggio provvede quindi alla proclamazione dei canditati eletti secondo l’ordine di graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all’espletamento dello scrutinio viene redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e dal Segretario stesso.

Art. 26 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Roma, 31/05/2013

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